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Art. 160 Codice Penale Militare Guerra - Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione.

Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi è punito con la reclusione militare da uno a sette anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.




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