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Art. 161 Codice Penale Militare Guerra - Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aereomobili civili.

Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette anni. Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate. Se il colpevole è l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla metà a due terzi.




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