Art. 163 Codice Penale Militare Guerra - Frode in forniture militari.

Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dalla frode è derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena è dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravità, della morte (1) con degradazione. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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