Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra (1). Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche (2). In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane (3). (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 febbraio 2002, n. 15. (3) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 27 febbraio 2002, n. 15.