Art. 168 Codice Penale Militare Guerra - Prolungamento arbitrario delle ostilità.

Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilità, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.




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