Il comandante supremo ha il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari (1). Il potere indicato nel comma precedente può essere delegato dal comandante supremo ai comandanti di grandi unità operanti terrestri, marittime o aeree o di piazze forti (2). Il potere di emanare bandi, per le materie suindicate, spetta di diritto ai comandanti di grandi unità terrestri, marittime o aeree e al comandante di una piazza forte, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comando supremo. In questo caso, se più forze armate cooperano alle operazioni militari, il potere di emanare bandi spetta al comandante, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse (3). Agli effetti della legge penale militare, è comandante supremo chi è investito del comando di tutte le forze operanti. Rubrica così sostituita dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. (1) Comma abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. (2) Comma abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6. (3) Comma abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.