Art. 170 Codice Penale Militare Guerra - Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio.

Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio atti di ostilità contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. La pena è della morte (1) mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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