Art. 176 Codice Penale Militare Guerra - Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge.

Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.




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