Chiunque , violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte. Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorché non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.