Qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del territorio dello Stato, l'autorità, che ha il comando delle forze armate dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente. Lo stesso potere appartiene all'autorità che ha il comando di tutte le forze armate dislocate in un possedimento o in altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato, fuori dei confini della Repubblica qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci il possedimento o il detto territorio, o parte di essi. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.