Il militare, che, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, o in qualsiasi altro luogo, costringe un suddito nemico a partecipare ad azioni di guerra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito con la reclusione militare non inferiore a tre anni. La disposizione del comma precedente non si applica, se il fatto è commesso contro sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalità italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.