Art. 183 Codice Penale Militare Guerra - Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra.

Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in flagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.




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