• Home
  • C. Militare Penale di Guerra

Art. 184 Codice Penale Militare Guerra - Violazione di salvaguardia o di salvacondotto.

Chiunque , senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Agli effetti della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra