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Art. 186 Codice Penale Militare Guerra - Saccheggio.

Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o altri luoghi, ancorché presi di assalto, è punito con la morte (1) con degradazione. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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