Nel caso di occupazione militare di territori oltre i confini dello Stato, sia per ragioni di guerra, sia per altro motivo, il comandante delle forze armate nazionali di occupazione, per provvedere alle necessità inerenti a tale condizione, ha il potere di emanare bandi. Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il comandante di un corpo di spedizione all'estero, per tutela di connazionali ivi residenti o per un'azione comune con le forze armate di uno Stato alleato, o per altro motivo, ha il potere di emanare bandi durante il soggiorno del corpo all'estero, e per le materie per le quali non provvedono il presente codice e le altre leggi penali militari di guerra. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.