E' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici. Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.