Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni. Se il colpevole è un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica: 1) la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma; 2) l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma. Si applica la pena di morte (1) con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.