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Art. 194 Codice Penale Militare Guerra - Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto.

Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle Forze armate. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.




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