Art. 197 Codice Penale Militare Guerra - Spogliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti.

Chiunque sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà.




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