• Home
  • C. Militare Penale di Guerra

Art. 199 Codice Penale Militare Guerra - Disobbedienza.

Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorché non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto