Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorché non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo.