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Art. 2 Codice Penale Militare Guerra - Pubblicazione delle leggi di guerra quando le Forze armate dello Stato si trovano all'estero.

Le leggi di guerra, emanate quando le Forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.




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