Art. 20 Codice Penale Militare Guerra - Efficacia obbligatoria dei bandi militari.

I bandi emanati a norma degli articoli precedenti hanno valore di leggi, nei limiti del comando dell'autorità che li emana, nel territorio in stato di guerra, o anche fuori, per le forze armate mobilitate, dovunque dislocate. I bandi emanati dal comandante delle forze nazionali di occupazione hanno valore di legge anche per le popolazioni dei territori occupati, osservati le convenzioni e gli usi internazionali. Il bando determina i modi della sua pubblicazione. Il bando diviene immediatamente obbligatorio, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito. Restano ferme le disposizioni di altre leggi, relative al potere di emanare bandi per materie diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 17. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.




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