Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra , che, riuniti in numero di sei o più: prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore. Si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la ribellione. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.