Se alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.