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Art. 205 Codice Penale Militare Guerra - Denominazione di «superiore».

Agli effetti dei tre articoli precedenti, sotto la denominazione di superiore s'intende qualsiasi militare dello Stato italiano, ancorché non rivestito di un grado, incaricato della scorta, sorveglianza o custodia del prigioniero di guerra, nonché il prigioniero di guerra preposto dall'autorità militare italiana alla disciplina di un drappello o reparto di prigionieri di guerra , relativamente ai prigionieri appartenenti al drappello o reparto.




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