Il prigioniero di guerra , che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, riprende le armi contro lo Stato italiano o alcuno degli Stati suoi alleati, è punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.