Art. 21 Codice Penale Militare Guerra - Armistizio.

L'armistizio non sospende l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che con decreto reale (1) sia diversamente disposto. (1) Ora «decreto del Presidente della Repubblica», in virtù dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione.




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