Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un suo inferiore. La stessa disposizione si applica [c.p.m.p. 195, 196] relativamente al prigioniero di guerra preposto dall'autorità militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcuno dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto.