Art. 214 Codice Penale Militare Guerra - Sottrazione di denaro o di altri oggetti.

Il militare, che, a fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, è punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra