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Art. 216 Codice Penale Militare Guerra - Informazioni al nemico.

Il prigioniero di guerra italiano, che, cedendo alle istigazioni o lusinghe del nemico, gli fornisce notizie circa la forza, le posizioni o le condizioni delle forze armate cui egli appartiene, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.




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