Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti. Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.