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Art. 220 Codice Penale Militare Guerra - Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili.

Chiunque , in previsione di un ordine di requisizione o dopo che l'ordine legale gli è stato intimato, distrae od occulta una o più cose requisibili, è punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare da tre a dieci anni.




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