Art. 221 Codice Penale Militare Guerra - Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose.

Chiunque , ancorché in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'autorità militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.




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