Art. 222 Codice Penale Militare Guerra - Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.

Chiunque , ancorché in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'autorità militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.




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