Art. 223 Codice Penale Militare Guerra - Omissione o rifiuto di atti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'autorità militare in ciò che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.




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