Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessità, o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, ovvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni. Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte (1) con degradazione (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.