Art. 227 Codice Penale Militare Guerra - Appropriazione della preda.

Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni. Se il fatto è commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a un anno.




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