• Home
  • C. Militare Penale di Guerra

Art. 229 Codice Penale Militare Guerra - Distruzione o deterioramento della preda.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto