Art. 230 Codice Penale Militare Guerra - Omesso impedimento di determinati reati militari.

Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle dell'articolo 138 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 186, 187, 192, 193, 202 e 203, è punito: con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte (1) con degradazione o quella dell'ergastolo; negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi. Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non è stata impedita l'esecuzione. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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