Ai tribunali militari di guerra appartiene la cognizione: dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali; dei reati preveduti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nel numero precedente; dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nel n. 1, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale; di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano; dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche. Ai tribunali militari di guerra appartiene altresì la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali: dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, per qualsiasi titolo si trovino in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione di opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate suddette; da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nel numero precedente, e da ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto reale (1). (1) Ora «decreto del Presidente della Repubblica», in virtù dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione.