• Home
  • C. Militare Penale di Guerra

Art. 237 Codice Penale Militare Guerra - Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra