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Art. 238 Codice Penale Militare Guerra - Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni.

Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari è sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare (1). (1) La norma deve ritenersi non più operante in seguito alla soppressione del regime delle capitolazioni.




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