Art. 24 Codice Penale Militare Guerra - Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.

Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio. Per quanto concerne le condizioni dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.




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