Art. 241 Codice Penale Militare Guerra - Casi di coercizione diretta.

Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli. Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando. Il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorità dalla quale dipende (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589, che ha abolito, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.




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