Art. 248 Codice Penale Militare Guerra - Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra.

L'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del ministro da cui il comandante dipendeva, o, se più sono i comandanti e appartengono a forze armate diverse, del ministro da cui dipendeva l'imputato più elevato in grado, o a parità di grado, quello superiore in comando o più anziano. La stessa disposizione si applica relativamente all'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato è estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta è fatta dal ministro della giustizia.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto