Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, preveduti dal titolo quarto del libro terzo, commessi nel territorio dello Stato italiano a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato italiano o degli appartenenti a esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorché per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.