Durante lo stato di guerra, la pena di morte (1) è eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti. (1) L’art. 1 della legge 13.10.94, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.