Art. 251 Codice Penale Militare Guerra - Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata o di piazza forte.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, e salva la disposizione dell'ultimo comma, ai tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte appartiene, rispettivamente, la cognizione: dei reati commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati, direttamente dipendenti dal comando dell'unità, presso cui è costituito ciascuno dei tribunali suindicati; dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, che si trovano al servizio al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti. La dipendenza è determinata dalla destinazione, ancorché temporanea, ad alcuno dei corpi o servizi medesimi, e decorre dalla data di detta destinazione. Le disposizioni precedenti regolano anche la competenza dei tribunali di unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, che possono costituirsi secondo le disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare. La cognizione del reati commessi da ufficiali dei corpi o servizi mobilitati dipendenti dai corpi d'armata che fanno parte di un'armata, appartiene ai tribunali militari di guerra d'armata.




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