Art. 253 Codice Penale Militare Guerra - Norme di competenza territoriale.

Nei casi indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo del commesso reato, o, se questo non è conosciuto, al tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui l'imputato si è costituito o è stato arrestato. Se il luogo del commesso reato non è noto e l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato, è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione. Nei casi indicati nel n. 5 dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove è stabilito il centro di raccolta dei prigionieri rimpatriati, o, in mancanza di questo, dove il prigioniero si costituì o fu arrestato. Nel caso preveduto dal comma precedente, se l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato, è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.




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