Per i reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in territorio estero, quando, a norma di legge, la competenza appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti nel territorio dello Stato, è competente il tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui seguí la consegna, l'arresto o la presentazione dell'imputato, ferme le disposizioni del terzo comma dell'articolo 253. Se l'imputato non è stato consegnato o arrestato, e non si è costituito, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 253.